Nell’ambito di un giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., promosso congiuntamente dal debitore principale e dai fideiussori ingiunti, il Tribunale di Venezia si è pronunciato favorevolmente nei confronti della società creditrice, difesa dallo Studio legale RBLex, rigettandola richiesta di revoca dell’ingiunzione.
Preliminarmente, il Giudice ha escluso l’applicazione dell’art. 33 del Codice del Consumo, con il conseguente riconoscimento della competenza del Tribunale di Venezia, sia con riguardo alla posizione della persona giuridica, una società di capitali che aveva acconsentito alla deroga della competenza territoriale con specifica approvazione scritta, ex art. 1341 e 1342 cc, della relativa clausola, sia con riferimento ai garanti persone fisiche.
Con riferimento a questi ultimi, il Giudice si è richiamato all’orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte in merito, cristallizzato nella sentenza 4757/2005: “In tema di competenza per territorio, il foro convenzionalmente stabilito dalle parti di un contratto di leasing per il quale sia sorta controversia si estende ad ogni controversia comunque dipendente dal contratto o collegata con il medesimo”.
In particolare, il giudice di legittimità ha osservato come tale attrazione sia comunque subordinata ad una clausola contenuta nel contratto di fideiussione, con cui il garante dichiara di aver preso visione e quindi di accettare il contratto di leasing. Nel caso di specie, in particolare, l’atto di fideiussione richiamava il contratto di locazione finanziaria nei termini anzidetti.
In merito, invece, alla qualificazione del rapporto intercorso tra le parti, il Tribunale ha confermato il consolidato orientamento per cui, in caso di leasing di godimento, è legittima e non crea alcuno squilibrio la clausola risolutiva espressa in base alla quale alla Concedente spetti una “somma pari all’ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l’esercizio dell’opzione finale di acquisto”, da cui sarà detratto l’eventuale prezzo ricavato dalla vendita a terzi del veicolo, in modo da rifondere integralmente la concedente del danno emergente e del mancato guadagno derivanti dall’inadempimento dell’utilizzatore, nulla più.
Il Tribunale si è tuttavia discostato dalla pronuncia delle Sezioni Unite del 28/01/2021, n. 2061, sostenendo la non applicabilità della nuova normativa in materia di locazione finanziaria (L. 124/2017) ai contratti di leasing stipulati (anziché risolti) prima della sua entrata in vigore.
Infine, il giudice ha confermato l’orientamento già espresso dal medesimo foro, per cui, in presenza di clausole come “il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente a semplice richiesta scritta, senza opporre eccezioni, anche in caso di opposizione del debitore e/o di qualsiasi altro soggetto”, le garanzie non costituiscono delle fideiussioni omnibus, bensì dei contratti autonomi di garanzia. Da ciò deriva la non applicabilità della nullità ricollegata allo schema ABI, per asserita violazione dell’art. 2 L. 287/1990.