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Presupposti applicativi della prescrizione presuntiva – Inammissibilità di capitoli di prova generici nella prova testimoniale – Inammissibilità del giuramento decisorio avente ad oggetto una prestazione contestata e circostanze non riferibili direttamente al destinatario

La Corte d’Appello di Milano, nella sentenza in commento, ha accolto la difesa degli appellati rappresentati dallo Studio legale RBLex e fornito i seguenti interessanti spunti giuridici.

Con il primo motivo, l’appellante aveva censurato il rigetto della domanda relativa al pagamento del compenso per il presunto svolgimento di prestazioni professionali nell’interesse dei convenuti,  lamentando l’erronea applicazione della c.d. prescrizione presuntiva per tutti i crediti delle due fatture contestate, nonchè la mancata ammissione delle prove testimoniali.

Sotto il primo profilo, la Corte d’Appello ha statuito l’inapplicabilità della prescrizione presuntiva a fronte dell’esplicita contestazione dell’adempimento, discendendo il rigetto della domanda dell’appellante dall’omessa prova della stipluazione del contratto di mandato, ovvero il presunto titolo del preteso diritto di credito,

Quanto alla mancata ammissione di prova testimoniale, la Corte ha rilevato che la genericità dei capitoli di prova, come eccepito dagli appellati, era tale da “non consentire al giudice la valutazione della concludenza della prova ed alla controparte la preparazione di un’adeguata difesa”, richiamando il principio di specificità delle circostanze da dedurre nelle istanze istruttorie, che viene sovente disatteso dalle difese delle parti, con conseguente rigetto delle istanze.

Altro aspetto interessante ed insolito emerso nel provvedimento in commento attiene la pronuncia di inammissibilità del giuramento decisorio deferito dall’appellante: la Corte ha infatti evidenziato che la formula utilizzata dall’appellante, ovvero “giuro e giurando affermo o nego […]”  non permetteva al destinatario di giurare e vincere la lite o di non giurare e perderla. Inoltre, l’inserimento, nel capitolo di cui al giuramento deferito, di un importo espressamente contestato in corso di causa, a detta della Corte ed in ossequio a quanto eccepito dagli appellati, “ne preclude in radice l’ammissibilità”.

Infine, le circostanze su cui entrambi i giuramenti de veritate vertevano non erano riferibili direttamente all’appellato, persona fisica destinataria del giuramento, la quale all’epoca dei fatti non rivestiva alcun ruolo nella S.r.l. appellata, soggetto giuridico in favore della quale l’appellante sosteneva di aver prestato le proprie attività professionali.

Leggi la sentenza

 

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