
Con l’ordinanza in rassegna, il Tribunale di Venezia ha accolto la richiesta di provvisoria esecutorietà, in fase di opposizione, del decreto ingiuntivo concesso ad una società Concedente in leasing, difesa dallo Studio Rblex, per ottenere il pagamento del credito maturato nei confronti dell’Utilizzatrice in seguito alla risoluzione di un contratto di locazione finanziaria per inadempimento.
Il Tribunale, in particolare, dopo una disamina sulla fondatezza delle eccezioni dell’opponente e sulla sussistenza del ragionevole fumus del credito, ha ritenuto sussistenti, nel caso di specie, i presupposti di cui all’art. 648 c.p.c. e ciò sulla scorta dell’adeguatezza della documentazione prodotta dalla società opposta, che si configura, secondo il Giudicante: “quando la documentazione della fase sommaria ha valore di prova scritta anche nel giudizio di opposizione, o quando viene integrata da idonea ulteriore documentazione o, ancora, quando non vi è stata contestazione dei fatti costitutivi da parte dell’opponente”.
Da rimarcare che la provvisoria esecuzione è stata concessa per una minor somma, rispetto al credito azionato, poiché era nel frattempo avvenuta l’alienazione del bene già oggetto del contratto di locazione finanziaria.
Il Tribunale di Venezia ha dunque confermato il proprio orientamento (non pacifico in giurisprudenza) sulla concedibilità della provvisoria esecutorietà parziale del decreto opposto.