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Procedimento penale di prevenzione e contratto di locazione finanziaria pendente: è confiscabile il contratto, non il bene

Con la sentenza in esame la Corte di Cassazione ha innanzitutto chiarito la portata applicativa della confisca di prevenzione ex art. 24, escludendo che rientri in materia penale, trattandosi di misura di carattere preventivo, ed estendendola ai beni nella disponibilità del proposto a titolo di locazione finanziaria.

La Corte ha altresì illustrato la corretta applicazione dell’art 56 del Codice Antimafia, nell’ipotesi in cui il soggetto proposto sia parte di un contratto di locazione finanziaria, sciolto dall’Amministrazione Giudiziaria.

In particolare, pur riconoscendo che a mente degli artt. 20 e 24 del D.Lg.s. 159/2011 e della giurisprudenza formatasi a riguardo, sono sequestrabili e confiscabili anche i beni utilizzati dal proposto a titolo di leasing, nel caso di specie la Corte ha precisato che la giurisprudenza che dà applicazione a tale principio non è riconducibile alla “locazione finanziaria”, ma al solo leasing traslativo.

In particolare, secondo la Suprema Corte, nella fattispecie in esame, ove il soggetto proprietario del bene è sempre il Concedente e mai l’Utilizzatore, la confisca di un bene concesso secondo in locazione finanziaria determinerebbe l’acquisto di una posizione soggettiva più ampia di quella vantata dal proposto, la quale produrrebbe, di fatto, un ingiustificato pregiudizio per il soggetto proprietario.

Ciò rilevato, la Corte di Cassazione, accogliendo la tesi della società Concedente, difesa dallo Studio RB Lex, ha statuito che, ricorrendo la situazione appena esposta, sarebbe stato, eventualmente, opportuno procedere alla confisca del rapporto contrattuale e non del bene oggetto dello stesso, con la conseguente possibilità di poter esercitare le opzioni proprie del soggetto Utilizzatore.

L’Amministrazione Giudiziaria aveva tuttavia deciso di sciogliere il contratto, talché sin da quel momento era sorto l’obbligo di restituzione, mai assolto per effetto delle precedenti pronunce di merito.

Il decreto di confisca è stato pertanto annullato, con rinvio ad altra Sezione della Corte d’Appello.

 

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