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Onere della prova nei contratti assicurativi: in caso di furto, la Cassazione ribadisce la necessità di un equo bilanciamento tra obblighi contrattuali e diritto di difesa

La Corte di Cassazione, mediante la sopracitata sentenza, ha ribadito l’importanza dei limiti previsti ai sensi dell’art. 2697 c.c. relativi all’onere della prova, offrendo spunti interessanti in merito alla prova del sinistro ed alla corretta distribuzione degli oneri processuali tra le parti.

Nello specifico, il ricorso proposto da un ex utilizzatore di un’autovettura concessa al medesimo in leasing, della quale aveva denunciato il furto in epoca successiva alla risoluzione del contratto da parte della Concedente – assistita da RBLex – per mancato pagamento dei canoni, mirava alla cassazione della sentenza della Corte d’appello di Torino n. 1279/2022, la quale aveva infatti ritenuto carente la denuncia di furto presentata dal ricorrente, evidenziando elementi tali da sollevare dubbi sulla veridicità dell’accaduto, avallando la decisione dell’Assicurazione di negare il risarcimento.

La Corte di Cassazione si è principalmente soffermata sul motivo 1 e motivo 2 del ricorso in cassazione i quali prevedevano rispettivamente: 1) la contestazione della violazione, da parte della Corte d’Appello, dell’articolo 2697 comma 2 c.c., per inversione dell’onere della prova nella misura in cui si era ritenuto che la mera presentazione della denuncia di sinistro non fosse sufficiente a comprovare l’avvenuto furto; 2) la violazione degli articoli 122, 123 c.p.c., laddove la Corte d’Appello aveva impedito al ricorrente di confutare l’argomentazione dell’assicurazione che aveva prodotto in giudizio una perizia in lingua tedesca attestante la presunta non originalità di una delle chiavi riconsegnate, non ammettendo la traduzione giurata del documento.

Accogliendo il ricorso promosso dall’ex utilizzatore, la Corte di Cassazione ha ritenuto che la Corte di merito non avesse considerato adeguatamente gli oneri processuali gravanti sulle parti in forza del contratto di assicurazione in esame, ove gli elementi per provare il fatto costitutivo della pretesa (furto) sono convenzionalmente predeterminati e, di conseguenza, non deve essere richiesto al debitore alcun onere aggiuntivo alla denuncia laddove la polizza, come nel caso di specie, non presenti speciali oneri di custodia del veicolo ma riconosca quale unico obbligo, in capo all’assicurato, quello di produrre la denuncia di furto e adempiere all’obbligo di consegna delle due chiavi.

In relazione al secondo motivo la Corte di Cassazione ha ritenuto pertanto che che la Corte di merito avesse errato nel ritenere assorbita la questione inerente l’eccezione avanzata dalla Compagnia, contestata dal ricorrente, in merito alla presunta consegna di una chiave non originale: sostiene condivisibilmente la Corte che “la produzione di documenti stragiudiziali redatti in idioma differente da quello italiano, quando la parte contro la quale sono prodotti dichiara di volerli contestare e di non comprenderli, chiedendone la traduzione giurata, deve essere adeguatamente valutata dal giudice ai fini dell’esercizio del potere discrezionale assegnatogli, in ottemperanza del principio del giusto processo costituzionalmente garantito, giacché il mancato esercizio di tale potere è in grado di impedire alla parte una piena ed immediata intellegibilità degli atti ai fini della esplicazione delle proprie difese.”

 

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