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Leasing finanziario e risoluzione anticipata: la valutazione del caso concreto tra applicazione della L. n. 124/2017 e legittimità del piano di ammortamento alla francese.

Il provvedimento in commento offre interessanti spunti di riflessione in merito all’interpretazione delle diposizioni di legge in materia di leasing, facendo luce sulle problematiche relative ai contratti di locazione finanziaria stipulati e risolti in data antecedente l’entrata in vigore della Legge n. 124 del 2017, tuttavia oggetto di controversia promossa in epoca successiva.

Come noto, la Sentenza n. 2061 del 2021 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che la L. n. 124 del 2017, nello specifico i commi 136-140 dell’articolo 1, trova applicazione solo per contratti di leasing finanziario in cui i presupposti per la risoluzione non si siano ancora verificati al momento della sua entrata in vigore. In questo modo, le Sezioni Unite hanno decretato l’irretroattività di tale norma (principio ribadito nella sentenza in commento) e dunque la non applicabilità della stessa ai contratti risolti anteriormente, per i quali continuerà a trovare applicazione, in via analogica, la diversa disciplina dell’art. 1526 c.c. con l’annosa distinzione fra leasing traslativo e leasing di godimento.

Prendendo spunto dalla Sentenza delle Sezioni Unite, la Corte di Cassazione, nella pronuncia in commento, si concentra sulla clausola prevista nel contratto di leasing finanziario stipulato dalle parti, che prevede, in caso di risoluzione per inadempimento dell’Utilizzatore, il diritto del Concedente a trattenere i canoni già versati dal primo e di esigere quelli scaduti. La Corte afferma che tale clausola non è, di per sé, affetta da nullità, sempre che non si configuri un indebito vantaggio per il Concedente. Di conseguenza, in caso di risoluzione di un leasing in epoca antecedente all’entrata in vigore della Legge n. 124/2017, l’Utilizzatore avrà diritto alla restituzione dei canoni versati in applicazione dell’art. 1526 c.c. (salvo onere di corrispondere l’equo compenso per l’utilizzo del bene alla Concedente ed il risarcimento del danno) esclusivamente nell’ipotesi in cui la disciplina contrattuale preveda un assetto tale da garantire al Concedente di ricevere un vantaggio maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato in caso di adempimento regolare del contratto (c.d. vantaggio indebito).

Alla luce di tale statuizione, emerge dunque che un “accertamento in fatto” dell’assetto contrattuale concreto è cruciale per stabilire l’eventuale necessità di applicazione dell’art. 1526 c.c.: se in applicazione delle clausole contrattuali il Concedente non dovesse ricevere, a fronte della risoluzione del contratto, alcun utile maggiore o ulteriore rispetto a quanto avrebbe ottenuto in caso di adempimento degli obblighi contrattuali, allora potrà applicarsi la disciplina pattizia.
Altri spunti di particolare interesse, nella sentenza in commento, si rinviene in merito alla legittimità del c.d. piano di ammortamento alla francese.

Aderendo all’argomentazione difensiva dello Studio Legale RBLex, la Corte ha confermato che il piano di ammortamento alla francese, caratterizzato da rate costanti comprensive di una quota capitale crescente ed una quota interessi decrescente, non integra un fenomeno di anatocismo di per sé. Anche in questo caso, spetta al giudice valutare, caso per caso ed in concreto, se vi sia stata effettiva produzione di interessi su interessi non pattuiti contrattualmente, che abbiano portato ad applicare un tasso effettivo superiore a quello nominale. In mancanza di prova concreta di maggiorazioni indebite, il meccanismo del piano predetto deve considerarsi legittimo.

 

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