Con provvedimento datato 23.01.2025, l’Arbitro Bancario Finanziario ha respinto il ricorso proposto da un ex Utilizzatore in leasing, recante, tra le altre censure, la contestazione del pagamento dei canoni a scadere attualizzati al 50% del TAN, a seguito di estinzione anticipata del rapporto contrattuale.
In particolare, il Consesso ha ritenuto tanto infondate, quanto inammissibili, le ragioni poste a fondamento del ricorso promosso, basate perlopiù sulla disparità di trattamento tra le conseguenze patrimoniali subite dall’Utilizzatore a seguito di risoluzione del contratto per inadempimento e quelle cui deve sottostare l’Utilizzatore in leasing a seguito di estinzione anticipata del rapporto, su richiesta del medesimo.
Ritenendo, in particolare, insussistente la pretesa violazione dell’art. 3 della Costituzione, l’Arbitro Bancario Finanziario ha ritenuto che i commi 137, 138, 139 della L. 124/2017 siano applicabili esclusivamente all’ipotesi di un contratto di leasing risolto per inadempimento al pagamento dei canoni convenuti, come peraltro testualmente dedotto dalla predetta normativa, e che le citate disposizioni non siano estensibili in via analogica ad altre fattispecie.
Nelle altre ipotesi, ivi compresa quella dell’estinzione anticipata, a fronte di un’evidente lacuna normativa, si apre dunque lo spazio per la libera esplicazione dell’autonomia privata (come nel caso di specie), la quale può legittimamente concretizzarsi nella previsione del pagamento di una multa penitenziale a seguito di recesso, ai sensi dell’art. 1373, comma 3, c.c., come nel caso di specie.
Aderendo alla tesi difensiva dello studio RBLex, il Collegio palermitano ha dunque ritenuto legittima la clausola contenuta nelle condizioni generali di contratto che, in caso di esercizio del diritto di estinzione anticipata da parte dell’Utilizzatore, preveda il pagamento del capitale a scadere, aumentato di una somma pari all’attualizzazione dei canoni al 50% del TAN contrattualmente applicato.
