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Le eccezioni dell’opponente nel procedimento di opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.

Con sentenza del 22.10.2024, il Tribunale di Frosinone ha rigettato l’opposizione al precetto proposta dai fideiussori di un contratto di leasing, risolto per inadempimento dell’Utilizzatore.

E’ stata, in particolare, ritenuta inammissibile, nella sede di cui sopra, l’eccezione relativa all’asserita incongruità del prezzo di vendita del bene oggetto del contratto, ritenuto non in linea con i valori di mercato, in violazione dell’art. 1, comma 139, L. 124/2017, oltre che del regolamento contrattuale sottoscritto.

Secondo il Tribunale, tale eccezione avrebbe infatti dovuto essere sollevata in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, lasciato invece divenire definitivo, mentre – secondo il Magistrato – proprio in quella sede gli opponenti “avrebbero pertanto potuto e dovuto dolersi della incongruità del prezzo e della conseguente violazione contrattuale che si assume posta in essere dalla Concedente nello stesso giudizio di formazione del titolo esecutivo giudiziale, non trattandosi affatto di fatti modificativi o estintivi sopravvenuti al detto titolo giudiziale, ma di obiezioni contrattuali alla sussistenza e determinazione del debito in favore della concedente promanante dal contratto di leasing e deducibili nella sede dell’opposizione al decreto ingiuntivo fondato sul medesimo contratto e consolidatosi in giudicato solo per effetto della mancata opposizione nel termine decadenziale.”

La decisione è in linea con la giurisprudenza consolidata della Suprema Corte per cui “in sede di opposizione all’esecuzione (art. 615 cod. proc. civ.) avverso un decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo, in quanto non opposto (art. 647 cod. proc. civ.), il debitore non può contestare il diritto del creditore per ragioni che avrebbe potuto, e dovuto, far valere nel giudizio ad opposizione al decreto ingiuntivo, ma può far valere esclusivamente fatti modificativi o estintivi sopravvenuti. (Cass. 27159/2006).

 

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