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Addebito illegittima segnalazione in Centrale Rischi di Banca d’Italia – Onere della prova. Governo delle spese di lite.

La sentenza n. 346/2022 della Corte di Appello di Roma, oggetto di commento, resa a conclusione di un giudizio in cui RBLex ha assistito una primaria Società finanziaria, offre diversi spunti di interesse giuridico, consolidando principi in materia di contratti di leasing, onere della prova, interpretazione contrattuale e regolazione delle spese di lite.
Ci soffermeremo su uno dei punti giuridicamente più significativi della decisione, ovvero il rigetto della domanda di risarcimento del danno svolta nei confronti della Società finanziaria per asserita illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca d’Italia.
Gli appellanti lamentavano un danno patrimoniale (difficoltà di accesso al credito) e non patrimoniale (danno all’immagine) derivante dalla riferita segnalazione.
Il Collegio ha innanzitutto rammentato una distinzione ontologica fondamentale tra due tipi di segnalazione:
• Segnalazione dei rischi creditizi: consiste nella mera registrazione di esposizioni debitorie che superano una certa soglia. Questa segnalazione ha una finalità informativa per il sistema creditizio e non implica di per sé un giudizio negativo sulla solvibilità del debitore
• Segnalazione in “sofferenza”: presuppone una valutazione discrezionale dell’intermediario finanziario sulla situazione di “insolvenza o di grave e generale difficoltà finanziaria” del debitore, indicando una prognosi negativa sulla capacità di recupero del credito
All’esito, la Corte di Appello, confermando la decisione di primo grado, ha respinto la domanda non per una valutazione nel merito della legittimità della segnalazione, ma per una ragione preliminare e dirimente: la mancata prova del presupposto stesso della condotta illecita lamentata, ovvero l’esistenza di una “segnalazione a sofferenza”
A tale proposito, la Corte ha rilevato che la documentazione prodotta dagli appellanti mostrava unicamente la presenza di un debito scaduto (“rischi in scadenza”), ma non una classificazione del credito come “sofferenza”.
Questo passaggio è cruciale perché ribadisce che l’onere della prova in capo a chi lamenta un danno da illegittima segnalazione non si esaurisce nel dimostrare l’esistenza di una segnalazione tout court, ma richiede la prova specifica della tipologia di segnalazione lesiva (la “sofferenza”) che sottende un giudizio di inaffidabilità finanziaria.
Un ulteriore aspetto di interesse riguarda il nesso tra la violazione del dovere di buona fede e correttezza (artt. 1175 e 1375 c.c.) e le conseguenze sul merito della lite e sulla ripartizione delle spese processuali.
Il Tribunale di primo grado, pur condannando gli opponenti al pagamento, aveva compensato le spese di lite, rilevando una condotta non tempestiva della società Concedente nel gestire la pratica di risarcimento del danno subito dall’autovettura già oggetto di locazione finanziaria.
La Corte di Appello, nel respingere l’appello proposto da controparte ed accogliendo l’impugnazione incidentale svolta da RBLex, ha riformato questo capo della sentenza, applicando con rigore il principio della soccombenza (art. 91 c.p.c.) ed escludendo che nel caso di specie ricorressero le “gravi ed eccezionali ragioni” richieste dall’art. 92 c.p.c. per derogarvi.
La Corte ha dunque riaffermato il principio secondo cui la soccombenza va valutata sulla base dell’esito finale della lite e che la condotta della parte vittoriosa può giustificare una compensazione delle spese solo se ha contribuito a causare il giudizio o ad aggravarne i costi, circostanze che la Corte ha escluso nel caso concreto.

 

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