La Corte d’Appello di Potenza, nella sentenza in commento, ha accolto l’opposizione della creditrice appellante rappresentata dallo Studio Legale RBLex, chiarendo la portata applicativa degli articoli 650 c.p.c. e 615 c.p.c., in presenza di una notifica affetta da vizio di nullità o inesistenza.
L’Organo giudicante, in particolate, nel valutare se l’inesistenza della notifica del decreto ingiuntivo, che aveva condotto all’accoglimento, in primo grado, dell’opposizione al precetto notificato al precedente indirizzo anagrafico del debitore, risultasse o meno condivisibile, ha ritenuto che il Tribunale abbia errato nel ritenere “inesistente” la notifica effettuata all’appellato.
Al riguardo la Corte ha precisato (richiamando Cass. Civ. n. 25737/2008) che “la notifica di un atto è nulla quando sia stata effettuata in un luogo o a persona che, pur diversi da quelli indicati dalla legge, abbiano comunque con il destinatario un collegamento, mentre è inesistente quando sia stata eseguita in luoghi o nei confronti di persone non aventi alcuna relazione con il destinatario perché a lui totalmente estranei”, ritenendo dunque “esistente” la notifica effettuata dall’Ufficiale Giudiziario, ai sensi dell’art. 140 c.p.c., nello stesso luogo in cui erano già stati notificati in precedenza altri atti al medesimo destinatario ed in cui lo stesso aveva contrattualmente eletto domicilio.
Sulla base di tale presupposto, la Corte d’Appello ha statuito che la notifica del decreto ingiuntivo non risultasse affetta da un vizio di inesistenza, ma di nullità, precisando altresì che tale eventuale vizio avrebbe dovuto essere fatto valere mediante la proposizione di un’opposizione a decreto tardiva ai sensi dell’art. 650 c.p.c., non dunque tramite opposizione all’esecuzione.